Con il Decreto 4 marzo 2009 è stato istituito l’elenco nazionale dei medici competenti, consultabile sul sito del Ministero del Lavoro.
La figura del medico competente viene definita dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, mentre le sue funzioni sono indicate all’art. 25. Nello specifico, la presenza del medico competente in un’azienda (e, di conseguenza, la sua partecipazione alla valutazione dei rischi), è obbligatoria a termini di legge solo nei casi in cui sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria.
L’area di intervento del medico competente è quella definita nell’articolo 25, del D.Lgs 81/2008 ove si precisa che la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, è richiesta solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
Le stesse norme contenute nel D.Lgs 81/2008 prevedono, inoltre, quale inquadramento debba avere il medico competente aziendale per svolgere la propria opera; egli può essere:
– dipendente di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore;
– libero professionista;
– dipendente del datore di lavoro.
Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
In ogni caso, il medico competente deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
– specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
– docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
– autorizzazione di cui all’articolo 55 del D.Lgs 277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.
In pratica, cosa fa il medico competente?
Il medico competente visita gli ambienti di lavoro, almeno due volte l’anno.
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