L’obiettivo della “valutazione dei rischi di incendio” è di consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. In analogia con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, in merito all’obbligo di redigere la valutazione del rischio di cui all’art. 17 comma 1, lettera a). Con l’entrata in vigore del “Codice di Prevenzione Incendi” (DM 03.08.2015), la Valutazione del Rischio di Incendio, per tutte le attività soggette, si effettuata secondo i criteri della sezione “G2” dello stesso Codice; Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio si applica il Decreto 3 settembre 2021.
Ai sensi del DM 03.09.2021 sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
Gli obiettivi primari della Valutazione del Rischio di Incendio sono i seguenti:
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