La sicurezza antincendio costituisce uno dei requisiti essenziali ai quali debbono rispondere le opere di costruzione. Tale dovere di sicurezza è orientato alla salvaguardia dell’incolumità delle persone ed alla tutela dei beni e dell’ambiente. Per conseguire questa finalità, ogni attività deve essere concepita e realizzata in modo tale da garantire, nei confronti del pericolo incendio, i seguenti obiettivi primari:
Per conseguire tali obiettivi si opera con la predisposizione di idonee misure di sicurezza.
ESA Studio da sempre cura tutto l’iter progettuale nonchè burocratico, fino alla richiesta di sopralluogo affiancando e consigliando i titolari dell’attività con le soluzioni più idonee a garantire la sicurezza, nel rispetto delle norme, con il minimo investimento possibile.
La scelta delle misure più idonee per conseguire gli obiettivi di sicurezza si compie in successive fasi:
– il primo passo è quello di analizzare l’attività dal punto di vista del “rischio incendio” (DM 03.09.2021 o Codice Prevenzione Incendi): possibilità di innesco, possibilità di propagazione e sviluppo, situazioni di pericolo per l’uomo, per i beni e per l’ambiente indotte dall’incendio stesso;
– il secondo passo è quello di verificare l’esistenza di specifiche disposizioni antincendio di natura cogente per l’attività in esame e di porle in atto. Tali disposizioni possono riguardare aspetti di sicurezza di carattere generale e/o specifici relativi a determinati centri di pericolo inseriti nell’attività in esame;
– il terzo passo riguarda eventuali misure che il progettista sceglie, in aggiunta a quelle di legge, secondo un determinato piano strategico preordinato al conseguimento degli obiettivi generali di sicurezza antincendio.
Talune attività, industriali e non (vedi elenco pubblicato nel DPR 151/2011), al fine di poter esercitare devono essere sottoposte al preventivo controllo dei Vigili del Fuoco, come stabilito dall’art. 2 del DPR 151/2011.
La procedura è la seguente:
prima di dare inizio all’attività il titolare deve sottoporre ai Vigili del Fuoco un progetto dettagliato in cui risultano evidenziati i particolari relativi ai processi lavorativi nonchè i mezzi e sistemi che intende intraprendere per ridurre al minimo le probabilità di sviluppo di un incendio e la sua propagazione; tale progetto è soggetto all’approvazione (parere di conformità) dei Vigili del Fuoco; ottenuto il parere positivo si può dare inizio ai lavori di realizzazione della struttura o al suo riadattamento laddove sia una struttura già esistente.
Terminati i lavori di realizzazione o ristrutturazione della struttura, di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando VV.F. la SCIA o la richiesta di Certificato di Prevenzione Incendi, in conformità a quanto previsto dal DPR 151/2011.
Entro novanta giorni da tale richiesta i Vigili del Fuoco effettuano il sopralluogo e, se tutto è conforme al progetto approvato, nonchè alle norme in vigore, rilasciano il CPI o approvano la SCIA i quali hanno validità di 5 anni.
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