Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, il decreto n. 37 del 22/01/2008 (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici).
Il Decreto è entrato in vigore il 27 marzo 2008 e ha reso effettiva l’abrogazione del Capo V del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), del DPR 447/91 (regolamento attuativo della legge 46/90) e la stessa legge 46/90 ad esclusione degli articoli 8-14 e 16 che vengono confermati nel nuovo provvedimento.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO 29 settembre 2022 n. 192 del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO che costituisce Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
ESA Studio effettua la progettazione di impianti elettrici civili e industriali ai sensi del Decreto 37/2008 e secondo i criteri delle Norme CEI applicabili.
Gli aspetti principali del nuovo Decreto sono:
Per il resto ha mantenuto gli aspetti esistenti rendendoli più chiari e attuali.
Il provvedimento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso (art. 1).
Gli impianti sono classificati nel seguente modo:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
d) impianti idrici e sanitari;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;
g) impianti di protezione antincendio.
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