La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) è stata introdotta dall’art. 18 del D.Lgs. 626/94 e confermata dal Testo Unico 81/2008; egli rappresenta, ai fini della sicurezza in ambito aziendale, l’anello di congiunzione tra i lavoratori e il datore di lavoro.
ESA Studio organizza corsi di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza con docenti qualificati delle varie discipline trattate (avvocato, medico specializzato in medicina del lavoro, esperto di sicurezza antincendio ecc.).
Egli esplica, in ambito aziendale, la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro. A tali fini egli riceve una formazione specifica e dispone di tempo e mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
Eletto o designato, secondo le modalità demandate dalla legge alla contrattazione collettiva, gode delle medesime tutele garantite per le rappresentanze sindacali; pertanto egli non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività.
Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti e ai luoghi di lavoro nonché a ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla valutazione dei rischi, ecc.); riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; è consultato preventivamente in ordine a qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza.
Fa proposte in tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli organi di vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza.
Può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche nel corso delle quali si esamina il documento sulla valutazione dei rischi, l’individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
L’art. 37 comma 10 del Testo Unico 81/2008, impone al datore di lavoro di fornire ad ogni RLS la necessaria formazione per l’espletamento della funzione.
Il programma formativo per il rappresentante dei lavoratori deve comprendere almeno gli argomenti previsti all’art. 2 del Decretro Ministeriale del 16.01.97; tale formazione deve avere una durata minima di 32 ore.
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