Intanto, l’Accordo prevede la distinzione dei settori aziendali in funzione del rischio; i settori di attività sono stati classificati secondo l’ATECO 2002-2007 (allegato 2 dell’Accordo), ed abbiamo:
L’accordo sulla formazione è stato raggiunto dalla “Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome” il 21.12.2011 ed è diventato esecutivo dal 26.01.2012. Tale accordo era richiamato dall’art. 37 c. 2 del TU 81/2008.
La formazione comprenderà due distinti moduli:
– formazione generale
– formazione specifica.
La “formazione generale” avrà la durata di 4 ore e sarà la stessa per tutti i settori;
la “formazione specifica” sarà distinta in base al settore di appartenenza e avrà la seguente durata:
– 4 ore per la classe di rischio basso
– 8 ore per la classe di rischio medio
– 12 ore per la classe di rischio alto
e gli argomenti, naturalmente, verteranno sulla specificità del rischio dell’azienda o settore.
Oltre alla formazione dei lavoratori vi è la formazione per i preposti la quale deve avere una durata minima di 8 ore e va integrata a quella prevista per i lavoratori; questo significa che se un preposto è soggetto ad un rischio specifico, farà la formazione “generale”, quella per i rischi “specifici” e quella del “preposto”.
Dovranno sottoporsi a formazione anche i dirigenti e la durata dovrà essere di almeno 16 ore.
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