È il DM del 02.09.2021 che obbliga i datori di lavoro, sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, alla designazione di uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Per aziende di piccole dimensioni, l’addetto alla gestione delle emergenze può essere lo stesso datore di lavoro.
In ogni caso bisogna seguire un corso di formazione il cui contenuto è in proporzione al livello di rischio incendio dell’azienda.
ARGOMENTI DEL CORSO A RISCHIO ELEVATO
Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato: sono quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Vedi alcuni esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.
ARGOMENTI DEL CORSO A RISCHIO MEDIO
Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: sono quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Vedi alcuni esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
ARGOMENTI DEL CORSO A RISCHIO BASSO
Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Il decreto citato suddivide le aziende in tre livelli di rischio:
Attività di livello 1
Attività di livello 2
Attività di livello 3
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