Certificazione di resistenza al fuoco delle strutture

Il D.M. 30.11.1983 (Termini e definizioni generali e simboli grafici della prevenzione incendi), fornisce le seguenti definizioni ufficiali:

1.9. Materiale.
Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e della relativa condizione di messa in opera per l’utilizzazione.

1.11.Resistenza al fuoco.
Attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare – secondo un programma termico prestabilito e per un tempo determinato – in tutto o in parte:

Attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica sotto l’azione de fuoco.

Attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare nè produrre – se sottoposto all’azione del fuoco su un lato – fiamme, vapori, o gas caldi sul lato non esposto.

Attitudine dell’elemento da costruzione a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione delcalore; prodotti vernicianti, prodotti elastomerici, ecc.

ESA Studio grazie ai propri professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno ai sensi della Legge 818/88, è in grado di effettuare le certificazioni di tipo analitico e tabellare.
Certificazione di resistenza al fuoco delle strutture

Pertanto:

  •  con il simbolo REI si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità, la tenuta e l’isolamento termico;
  • con il simbolo RE identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità, la tenuta;
  • con il simbolo R si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità.


In relazione ai requisiti dimostrati gli elementi strutturati vengono classificati da un numero che esprime i minuti primi. Per la classificazione degli elementi non portanti il criterio R è automaticamente soddisfatto quando siano soddisfatti i criteri E ed I.

I tre requisiti REI devono essere garantiti per un tempo, corrispondente alla prestazione richiesta, che viene rilevato sperimentalmente mediante prove al forno su elementi costruttivi nella loro interezza e non suoi singoli componenti, sottoposti alle sollecitazioni previste per le condizioni di esercizio.

Non sempre le prestazioni richieste si riferiscono a tutti e tre i requisiti; per elementi portanti senza funzione di separazione (travi, pilastri) la prestazione richiesta si riferisce solo alla R, per elementi portanti con funzione di separazione (pareti in muratura, solai) ci si riferisce generalmente a tutti e tre i requisiti, per elementi di separazione non portanti (porte, serrande) ci si riferisce soltanto ai requisiti E, I. Il DM 4 maggio 1998, quello che determina le modalità di presentazione dei progetti per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, prevede di allegare, alla richiesta di rilascio, la certificazione di resistenza al fuoco delle strutture dell’edificio, la quale può essere di tipo sperimentale, analitica o tabellare;

  • a firma del direttore del laboratorio, per la certtificazione di tipo sperimentale;
  • a firma di professionista iscritto negli elenchi dei Ministero dell’interno di cui al D.Lgs. n. 139 del 08 marzo 2006, per la valutazione analitica;
  • a firma di professionista, per la valutazione di tipo tabellare.
Tale certificazione deve necessariamente essere allegata alla richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

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