Sulla Gazzetta ufficiale del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto 1° settembre 2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Viene introdotta la nuova figura di tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II al decreto stesso e le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del decreto stesso.
Gli interventi di manutenzione e i controlli devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati (i cui requisiti sono stabiliti nell’Allegato II), secondo i criteri indicati nell’Allegato I, e gli interventi possono essere attuati anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il decreto entra in vigore il 25 settembre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in GU) e da tale data abroga l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del Dm 10 marzo 1998 recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
Dalla entrata in vigore, ovvero dal 25/09/2022 (un anno dalla pubblicazione) sono abrogati alcuni articoli del Decreto 10/03/1998, in particolare:
L’articolo 3 comma 1 lettera e), L’articolo 4, L’allegato VI
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589) (GU Serie Generale n.230 del 25-09-2021).