Formazione al primo soccorso
aziendale pronto soccorso

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla sicurezza dei Lavoratori), all’articolo, 45 indica i provvedimenti che il datore di lavoro deve assumere in tema di pronto soccorso.

ESA Studio organizza corsi di formazione al primo soccorso aziendale secondo il Decreto 388 del 15/07/2003.
Corso antincendio aziendale - Esa Studio
Primo soccorso - Esa Studio

D.Lgs. n. 81/2008

Art. 45. – Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento. Con il Decreto n.388 del 15 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2004, serie generale, è stata data attuazione all’articolo 45 sopracitato.

Il decreto è entrato in vigore il 3 febbraio 2005; i punti nodali sono:

a) l’individuazione e la formazione dei soccorritori:
i soggetti devono essere disponibili a questo tipo di attività; inoltre, devono possedere le attitudini necessarie all’espletamento di questa funzione.

b) I presidi sanitari per il pronto soccorso:
gli stessi devono corrispondere a quelli identificati dalla norma.

c) I rapporti con le strutture pubbliche d’emergenza:
è importante l’identificazione del presidio sanitario di pronto soccorso più vicino alla struttura di riferimento, al quale, in caso di bisogno ed al momento della chiamata, si dovrà comunicare l’ubicazione del luogo ove è avvenuto l’evento dannoso, il tipo e l’entità dello stesso.

Il nuovo “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626 e successive modificazioni”, pubblicato il 3.2.2004, ha, fra l’altro, abrogato, con l’art.6, il D.M. Lavoro 28 luglio 1958 che conteneva, negli allegati A e B, le “Istruzioni per l’uso dei materiali contenuti nel pacchetto di medicazione e nella cassetta di pronto soccorso”. Le stesse istruzioni nel recente regolamento sono però oggetto di specifica formazione degli addetti.

L’art. 2 ha modificato gli articoli 27 e 28 del D.P.R. 19 marzo 1956 n°303 rimodulando,insieme all’art. 1, la classificazione delle aziende in tre gruppi (A, B e C) e la “definizione” di “Pacchetto di medicazione” e di “Cassetta di pronto soccorso”.

Non risultano, invece, abrogati gli artt. 27, 30 e 31 del D.P.R. n. 303/1956 relativi al “presidio sanitario”, alla “camera di medicazione” e al “decentramento del pronto soccorso”.

Il decreto 388/2003 risulta di importanza fondamentale in quanto non si limita a rimodulare le “…caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso…” definite dal lontano decreto del 1958 (e che avevano richiesto pertanto qualche modifica di prassi per renderle più adeguate alle concrete situazioni) ma, ed è la cosa più importante, fornisce, con l’art. 3, indicazioni precise sui criteri di formazione del personale, in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio.

Appartengono a questo gruppo:

I) le aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II)
 le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Appartengono a questo gruppo:

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Appartengono a questo gruppo:

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

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